Art. 3.

      1. All'articolo 143 del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

      «7. L'offerta e il contratto devono contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione che costituisce il prezzo che il concedente deve pagare al concessionario per la restituzione dell'opera. Le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi di una quota non superiore ai due terzi di tale valore per la copertura del prezzo di restituzione»;

          b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare contratti di locazione finanziaria o di partenariato pubblico privato determinando in gara il numero di anni e gli importi dei canoni annuali, semestrali o mensili per l'ammortamento del costo di costruzione e della disponibilità dell'opera realizzata ovvero il canone annuale, semestrale o mensile connesso alla sola disponibilità dell'opera nonché dei canoni annuali, semestrali o mensili

 

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relativi alla prestazione dei servizi di gestione e di manutenzione. L'affidamento del contratto deve essere effettuato con procedura aperta o con procedura ristretta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. A tale contratto si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per la concessione di lavori pubblici e per la procedura del promotore».